Sommario: 1. Il trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata negli ordinamenti europei. – 2. L’art. 2470, comma 3o, c.c. – 3. Segue. Un nuovo criterio di soluzione dei conflitti. – 4. Acquisto a non domino di partecipazioni in s.r.l.: analogie e differenze con la circolazione mobiliare. – 5. La rilevanza della buona fede dell’acquirente. – 6. Segue. L’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese: effetti della pubblicità. – 7. Segue. Il problema del coordinamento con l’art. 2448 c.c. – 8. Possibile estensione dell’ambito applicativo dell’art. 2470, comma 3o, c.c.
1. Il trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata negli ordinamenti europei.
E` un dato comune a numerose legislazioni europee che la circolazione di partecipazioni in s.r.l. sia assoggettata a determinati requisiti, più o meno rigorosi, di forma del contratto e di pubblicità del trasferimento1.
Gli effetti di quest’ultimo tra le parti si verificano – negli ordinamenti che hanno recepito la soluzione francese – per mezzo del consenso legittimamente manifestato, che è sufficiente a realizzare l’acquisto del diritto (o, se si preferisce, del complesso dei diritti)2; gli effetti del trasferimento nei confronti dei terzi (e della società) sono invece collegati all’osservanza di determinate formalità, relative sia al contratto che alla pubblicità dello stesso, necessarie per ottenere l’opponibilità della cessione (e la legittimazione al- l’esercizio dei diritti sociali)3.
Tali formalità, considerando anche gli ordinamenti ove ancora vige la separazione, di origine romanistica, tra titulus e modus adquirendi, possono concretizzarsi – con riferimento al contratto – nell’imposizione di un atto pubblico (come nell’art. 26 della Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada spagnola, nel GmbH-Gesetz tedesco e austriaco – §§ 15 e 76 – , nell’art. 228 del Código das Sociedades Comerciais portoghese o nell’art. 791, comma 4o, dell’OR svizzero); di un atto con sottoscrizione autenticata (art. 2470 c.c.); infine della sola forma scritta, come nell’art. 785 del disegno di revisione della disciplina della società a garanzia limitata, in corso di discussione nell’ordinamento elvetico. Con riferimento alla pubblicità ai fini dell’opponibilità del contratto ai terzi, e` previsto, nel codice francese, il deposito presso il registro del commercio4; in quello italiano il deposito presso il registro delle imprese seguito dall’iscrizione nel medesimo del trasferimento (art. 2470, comma 2o, c.c.); quest’ultimo sistema è ora in via di adozione anche in Svizzera5. E ciò salve
1 V. l’incipit di un recente saggio tedesco in argomento: « In keiner Rechtsform ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen mit so hohen rechtlichen Hürden verbunden wie in der GmbH». Così SCHNORBUS, Die Teilnahme des Scheingesellschafters an Strukturmaßnahmen in der GmbH, in ZGR, 2004, 126. Tale affermazione ripete considerazioni già avanzate da WIELAND, Handelsrecht, II, München-Leipzig, 1931, 321, con riferimento ai lavori preparatori della legge tedesca e austriaca sulla s.r.l. e ai progetti di legge svizzero, francese e italiano dei primi anni del ’900.
2 L’applicazione del principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. al trasferimento della partecipazione in s.r.l., pur dopo le modifiche del 1993, costituisce un dato pacifico tra gli interpreti: v. G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società5, Torino, 2002, 553; Spada, La «legge Mancino» e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia, in Riv. dir. comm., 1994, I, 287 ss.; ANGELICI, Sul nuovo testo dell’art. 2479 c.c., ibid., 325 ss.; dopo la riforma del diritto societario GUIDOTTI, Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento della quota di s.r.l. dopo la riforma, in Giur. comm., 2004, I, 774; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società a cura di Olivieri-Presti-Vella, Bologna, 2004, 264; DE STASIO, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, Milano, 2005 (ed. provv.), 32 ss. In giurisprudenza v. App. Milano, 17-2-1989, in Giust. civ., 1989, I, 1914 ss.; Cass., 10-11-1998, n. 11296, ivi, 1999, I, 1717 ss., in un caso di conclusione del contratto mediante telegramma privo dei requisiti di cui all’art. 2705 c.c.; Trib. Napoli, 17-7-2003, in Società, 2004, 495 ss.; v. anche Registro imprese Ferrara, 27-12-1999, in Notariato, 2000, 459 ss. Nello stesso senso si pronuncia la giurisprudenza con riferimento al trasferimento di quota in società di persone: v. Cass., 9-9-1997, n. 8784, in Giur. it., 1998, 1417 ss.
3 La separazione tra il piano della successione dell’acquirente all’alienante nel diritto, da un lato, e l’opponibilità del titolo o dell’acquisto ai terzi, dall’altro, e` in particolare oggetto di studio nei lavori di Palermo, Contratto di alienazione e titolo dell’acquisto, Milano, 1974, 23 ss., spec. 44 ss.; GAMBARO, La proprietà, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1990, 317 ss.; VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni, Milano, 1995, 41 ss.; ID., Effetti del contratto, in Il contratto in generale, V, in Trattato Bessone, Torino, 2002, 93 ss.; Vecchi, Il principio consensualistico. Radici storiche e realtà applicativa, Torino, 1999, 138 ss.; MUCCIOLI, Efficacia del contratto e circolazione della ricchezza, Padova, 2004, 89 ss. V. inoltre GAZZONI, La trascrizione immobiliare2, in Commentario Schlesinger, Milano, 1998, 3 ss. e già CCARNELUTTI, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, 75 ss.
4 V. per i riferimenti ZANARONE, Società a responsabilità limitata, in Trattato Galgano, VIII, Padova, 1985, 69, nt. 11.
5 In Spagna invece l’iscrizione nel Registro mercantil del trasferimento e` stata soppressa dalla l. n. 19 del 25-7-1989: v. ANGULO RODRÍGUEZ, En torno a la transmisio´n de las participa-