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La cessione d’azienda
Estratto al volume:
TRATTATO DEI CONTRATTI
diretto da
VINCENZO ROPPO
condirettore
ALBERTO M. BENEDETTI
II CESSIONE E USO DI BENI
Capitolo VIII
LA CESSIONE D’AZIENDA (*)
di Marco Speranzin e Andrea Tina
1. Premessa — 2. Azienda e impresa — 3. I beni che costituiscono l’azienda — 4. Segue. I contratti c.d. aziendali — 5. Segue. L’avviamento — 6. La natura giuridica dell’azienda (cenni) — 7. Trasferimento d’azienda e trasferimento di beni aziendali — 8. Segue. Formalità del trasferimento d’azienda e conflitto tra più acquirenti — 9. Trasferimento mortis causa e donazione d’azienda — 10. Gli effetti legali del trasferimento: le garanzie e il divieto di concorrenza a carico del cedente. — 11. Il trasferimento dei contratti — 12. Crediti e debiti inerenti all’azienda — 13. Usufrutto e affitto dell’azienda — 14. Segue. Il contratto di affitto dell’azienda nel caso di sopravvenuto fallimento. Leasing e comodato dell’azienda — 15. Il trasferimento dell’azienda bancaria — 16. La vendita e il conferimento dell’azienda nelle procedure concorsuali — 17. Segue. L’affitto dell’azienda nel corso delle procedure concorsuali.
1. Premessa
L’art. 2555 definisce l’azienda come il « complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa » (1).
Secondo la nozione tracciata dall’art. 2555, l’azienda costituisce, quindi, l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale [recte, può avvalersi (2)] per e nell’esercizio della propria impresa (3), intesa quest’ultima come l’esercizio professionale di « un’attività economica organizzata al fine della produzione o della scambio di beni o di servizi » (art. 2082).
Ancorché il termine azienda non assuma un significato univoco (assoluto) nelle diverse disposizioni normative in cui è impiegato dal legislatore (4), venendo talora impropriamente sovrapposto al distinto concetto di impresa, rimane, comunque, fermo il rilievo normativo proprio dell’art. 2555 quale « norma “definitoria” » (5). Più in particolare, se si considera, come da più parti segnalato, che l’azienda è presa in considerazione dal codice civile in vista, essenzialmente, della sua circolazione (6) e che la relativa disciplina è dettata dagli artt. 2556-2562 sulla base, appunto, della nozione di azienda offerta dall’art. 2555 (7), è alla definizione di complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa che si deve far « necessario riferimento ogni qual volta si tratti, nel nostro diritto, di determinare lo specifico contenuto di singole norme in materia di azienda » (8).
2. Azienda e impresa.
Confermato il rilievo normativo della definizione di cui all’art. 2555, la lettura coordinata degli artt. 2555 e 2082 (9) delinea chiaramente il rapporto di mezzo a fine che sussiste tra azienda e impresa (10), rapporto che trova espressione nel vincolo di destinazione che lega tra loro i beni organizzati e coordinati dall’imprenditore in vista del medesimo scopo produttivo (11), evidenziando, al contempo, la reciproca interferenza [o dipendenza (12)] tra complesso aziendale e impresa [o imprenditore (13)].
Da un lato, l’azienda può essere, infatti, considerata il risvolto oggettivo in cui può trovare espressione il requisito dell’organizzazione richiesto dall’art. 2082 per l’acquisto della qualifica di imprenditore (14), nonché, implicando « la tendenziale permanenza del vincolo strumentale » del complesso aziendale, il principale indice rivelatore della stessa professionalità (15).
Dall’altro lato, l’azienda costituisce non soltanto lo strumento mediante il quale l’imprenditore provvede [rectius, può provvedere (16)] all’esercizio della propria attività, ma anche il risultato della stessa attività imprenditoriale, potendo, infatti, essere oggetto nel tempo di una continua e costante